A partire dal 1° gennaio 2023, i genitori lavoratori che accolgono un bambino di età inferiore ai quattro anni a scopo di adozione potranno usufruire di due settimane di congedo finanziate dall'indennità di perdita di guadagno (EO). L'articolo 329j del Codice delle obbligazioni è stato rivisto per adattarsi meglio alle esigenze moderne.
Più precisamente, per poter beneficiare di questa indennità, vi sono 3 condizioni cumulative:
- il genitore adottivo accoglie un bambino di età inferiore ai quattro anni in vista dell'adozione
- è stato assicurato obbligatoriamente presso la LAVS per nove mesi immediatamente prima dell'accoglienza del bambino e
- al momento dell'accoglienza del bambino è un lavoratore dipendente o autonomo, oppure lavora nell'azienda del coniuge e percepisce un salario in contanti (art. 16t LAPG riveduta).
In caso di adozione congiunta, il diritto all'indennità è unico se entrambi i genitori soddisfano le condizioni di cui sopra. Non è invece prevista alcuna indennità, e quindi alcun congedo per adozione, in caso di adozione del figlio del coniuge ai sensi dell'art. 264c cpv. 1 CC.
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