1° agosto e giorni festivi in Svizzera: cosa dice la legge
- naomiesposito
- 1 ago
- Tempo di lettura: 1 min
Il 1° agosto, festa nazionale svizzera, è l’unico giorno festivo riconosciuto a livello federale. Secondo la legge, è assimilato a una domenica, il che significa che l’attività lavorativa è vietata, salvo autorizzazioni specifiche. I cantoni possono designare ulteriori giorni festivi locali.

Divieto di lavoro, salvo eccezioni
Secondo l’articolo 20a della Legge sul lavoro (LL), il lavoro è vietato il 1° agosto, salvo espressa autorizzazione. Alcune aziende (ospedali, trasporti, ristorazione) possono operare senza richiesta speciale.
Retribuzione garantita
Il 1° agosto è obbligatoriamente retribuito, indipendentemente dalla forma di salario (oraria, mensile, a cottimo), se cade in un giorno normalmente lavorativo. Ad esempio, una collaboratrice domestica che lavora ogni martedì ha diritto alla retribuzione, se il 1° agosto è martedì.
Se il giorno festivo cade di sabato, domenica o in un giorno solitamente non lavorativo, non si ha diritto a compensazione né in tempo né in denaro.
Per i giorni festivi cantonali, la retribuzione dipende dal contratto di lavoro, da eventuali contratti collettivi e dal tipo di impiego.
Giorni festivi durante le vacanze
Se un giorno festivo cade durante le vacanze di un dipendente, non viene scalato dai giorni di ferie. Pertanto, il 1° agosto non sarà conteggiato come giorno di vacanza.
Questo per evitare che il dipendente sia penalizzato durante le ferie.
Malattia e giorni festivi
Se un dipendente è malato durante un giorno festivo, non ha diritto a un recupero. Il recupero è possibile solo per malattia durante le ferie.
Lavoro intercantonale
Se un dipendente lavora in un cantone diverso rispetto alla sede dell’azienda, si applicano i giorni festivi del luogo di lavoro. In caso di attività in più cantoni, la questione si complica.
Comments