top of page

Assumere un/a collaboratore/trice domestico/a in Svizzera: gli aspetti legali da considerare

  • naomiesposito
  • 12 mag
  • Tempo di lettura: 2 min



Assumere una collaboratrice o un collaboratore domestico per qualche ora alla settimana può sembrare semplice a prima vista. Tuttavia, ciò comporta l’assunzione del ruolo di datore di lavoro, con obblighi legali ben precisi. In Svizzera, anche per un impiego a tempo molto parziale, è necessario rispettare determinate regole. Ecco i principali aspetti giuridici da tenere presenti.

1. Dichiarazione e assicurazioni sociali (AVS/AI/IPG/AD)

Ogni datore di lavoro deve dichiarare il/la collaboratore/trice domestico/a alla cassa di compensazione AVS. I contributi sociali (AVS, AI, IPG, AD) devono essere versati anche per salari modesti. È possibile utilizzare la procedura semplificata AVS, pensata per i piccoli impieghi.

2. Assicurazione contro gli infortuni

Secondo la LAA (Legge sull’assicurazione contro gli infortuni), è obbligatorio stipulare un’assicurazione contro gli infortuni professionali. Se la persona lavora più di 8 ore a settimana, deve essere assicurata anche contro gli infortuni non professionali.

3. Contratto di lavoro

Un contratto scritto non è obbligatorio in Svizzera, ma è fortemente consigliato. Deve includere:

  • Il tasso di occupazione (ore/settimana)

  • Il salario pattuito (incluse le vacanze pagate)

  • Il termine di disdetta

  • Le condizioni di pagamento in caso di malattia

4. Ferie e giorni festivi

Il/la collaboratore/trice ha diritto a quattro settimane di vacanza all’anno (cinque settimane fino ai 20 anni), in proporzione al grado di occupazione. In caso di prestazioni irregolari, si consiglia di fissare una tariffa oraria comprensiva di un supplemento ferie (in genere 8,33%). È importante anche tener conto dei giorni festivi pagati, secondo la prassi del cantone.

5. Indennità in caso di malattia: assicurazione sì o no?

L’obbligo di stipulare un’assicurazione contro la perdita di guadagno per malattia dipende dal cantone e dall’eventuale contratto collettivo di riferimento.

  • Ad esempio, nel Canton San Gallo, l’assicurazione è obbligatoria, a meno che non si firmi un contratto individuale che rimandi esplicitamente al Codice delle obbligazioni.

  • In altri cantoni non è obbligatoria, ma è consigliata per tutelare entrambe le parti.

Senza assicurazione, si applica la norma legale: in caso di malattia, è dovuto il pagamento del salario per tre settimane durante il primo anno, poi secondo l’anzianità.

6. Salario minimo

Alcuni cantoni, come Neuchâtel, Ginevra o il Ticino, hanno introdotto un salario minimo cantonale. È fondamentale verificare che la tariffa oraria proposta sia conforme alle disposizioni locali.

 
 
 

Post recenti

Mostra tutti

Comments


bottom of page